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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 7

L. 431/1998 — Locazioni abitative

(Condizione per la messa in esecuzione del

provvedimento di rilascio dell'immobile).

1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonchè gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza. (1)

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Note di aggiornamento della fonte (5 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge."

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AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre-5 ottobre 2001, n. 333 (in G.U. 1a s.s. 10/10/2001, n. 39) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo 7.

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Questa versione vigente dal
11 ottobre 2001 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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