Testo normativo
Art. 21
L. 68/1999 — Diritto al lavoro dei disabili
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Norme per il diritto al lavoro dei disabili
- Questa versione vigente dal
- 17 gennaio 2000 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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