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Testo normativo

(Divieto di cumulo)

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Confronto con la versione precedente (1 gennaio 2008):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

I parlamentari nazionali ed europei, nonche' i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo.

Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese dicompenso indennita'. di. missione,. per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilita', l'indennita' per la carica sopraggiunta non viene corrispostacorrisposta.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
31 luglio 2010 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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