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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Incompatibilita' per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale).

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Confronto con la versione precedente (13 ottobre 2000):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il presidenteLe ecariche glidi assessoripresidente provinciali,provinciale, nonche' ildi sindaco e glidi assessoriassessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresi',sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provincialecomunale di altraaltro provincia,comune e di consigliere comunalecircoscrizionale di altro comune, dialtra consiglierecircoscrizione, circoscrizionaleanche di altraaltro circoscrizione.comune.

3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione deldello comune.stesso o di altro comune

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
8 aprile 2014 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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