Testo normativo
Incompatibilita' tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
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La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 4. Non possono far parte della giunta ilIl coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ede affini finoentro alil terzo grado, rispettivamente, del sindaco eo del presidente della provincia. Gligiunta stessiprovinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 30 maggio 2004 al 20 giugno 2024
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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