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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

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Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:sovrintende:

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ede agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;statistica.

alla emanazioneall'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalledalla leggilegge e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

allo svolgimento,svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;giudiziaria;

alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta,adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgentidell'ordinamento, al fine di prevenire ede di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' deipubblica cittadini;e perla l'esecuzionesicurezza deiurbana. relativiI ordiniprovvedimenti puo'di richiederecui al prefetto,presente ovecomma occorra,sono l'assistenzapreventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della forzapredisposizione pubblica.degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

In casi di emergenza, connessi,connessi con il traffico e/oo con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza,dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.4.

Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 24 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fosserosiano incorsi.

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.

Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana.

Qualora i provvedimenti dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Nell'ambito deidelle servizifunzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamentosvolgimento dei servizicompiti stessiaffidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

Nelle materie previste dalle lettere a),dai b),commi c)1 e d) del comma 1,3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega ada un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto puo' nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.

Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
26 luglio 2008 al 19 dicembre 2010
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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