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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Pareri dei responsabili dei servizi).

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Confronto con la versione precedente (13 ottobre 2000):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giuntaGiunta ede al consiglioConsiglio che non sia mero atto,atto di indirizzo deve essere richiesto il parereparere, in ordine alla sola regolarita' tecnicatecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegnoriflessi didiretti spesao indiretti sulla situazione economico-finanziaria o diminuzionesul dipatrimonio entrata,dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere e' espresso dal Segretariosegretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
8 dicembre 2012 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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