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Testo normativo

Attribuzioni dei consigli

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Confronto con la versione precedente (1 gennaio 2005):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;

istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 64

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AGGIORNAMENTO (64)

Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti".

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (64)

Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti".

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
8 giugno 2013 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Che cosa decide il consiglio comunale

In parole semplici

Il consiglio comunale decide le cose più importanti: bilancio, piano urbanistico, regolamenti, tributi, grandi acquisti. Nessun altro può deciderle al suo posto, nemmeno con la scusa dell'urgenza.

Cosa dice

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Decide solo gli atti fondamentali elencati: statuto e regolamenti, bilanci e rendiconto, piani urbanistici, programma dei lavori pubblici, istituzione dei tributi e disciplina generale delle tariffe, organizzazione dei servizi pubblici, mutui non previsti, acquisti e vendite di immobili fuori dall'ordinaria amministrazione, indirizzi per le nomine.

Cosa significa

L'elenco è chiuso: quello che non c'è spetta alla giunta o al sindaco. Ma quello che c'è non può essere deciso da altri, nemmeno per urgenza, salvo le variazioni di bilancio fatte dalla giunta, che il consiglio deve ratificare entro sessanta giorni.

Quando non si applica

La misura delle aliquote dei tributi non è fra le competenze del consiglio indicate qui: l'articolo gli riserva l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, non la determinazione delle aliquote.

Cosa puoi fare

Assistere alle sedute, che di regola sono pubbliche secondo il regolamento del consiglio, e leggere le delibere pubblicate all'albo e nella sezione Amministrazione trasparente.

Attenzione

Una variazione di bilancio adottata dalla giunta decade se il consiglio non la ratifica entro sessanta giorni. Il testo in archivio riporta anche una deroga del 2013 per i pagamenti dei debiti arretrati degli enti locali.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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