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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Confronto con la versione precedente (17 marzo 2020):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.112riferisce.(112)

Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e' fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonche' per la presentazione delle relative certificazioni.112certificazioni.(112) 115

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AGGIORNAMENTO (112)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18,18 ha disposto (con l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020". Ha inoltre disposto (con l'articolo 107, comma 8) che "Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020".

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AGGIORNAMENTO (115)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 107, comma 8) che "Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 novembre 2020".

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Note di aggiornamento della fonte (5 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (112)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020". Ha inoltre disposto (con l'articolo 107, comma 8) che "Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020".

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AGGIORNAMENTO (115)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 107, comma 8) che "Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 novembre 2020".

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
14 ottobre 2020 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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