Testo normativo
Conti degli agenti contabili interni
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
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Entro il termine di due30 mesigiorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
la lista per tipologie di beni;
copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
la documentazione giustificativa della gestione;
i verbali di passaggio di gestione;
le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 7 dicembre 2008 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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