Testo normativo
Art. 23
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 69
Cronologia di questo articolo — 2 versioni
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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
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AGGIORNAMENTO (69)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (che ha disposto l'abrogazione del presente articolo).
Da dove viene questo testo
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 15 agosto 2012 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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