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Testo normativo

Funzioni

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita';

tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

valorizzazione dei beni culturali;

viabilita' e trasporti;

protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;

caccia e pesca nelle acque interne;

organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attivita', nonche' realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
13 ottobre 2000 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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