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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Struttura del bilancio

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Confronto con la versione precedente (13 ottobre 2000):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il bilancio di previsione annualefinanziario e' composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.spesa ed e' redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.83

La parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente alla fonte di provenienza alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

I titoli dell'entrata per province, comuni, citta' metropolitane ed unioni di comuni sono: Titolo 1 - Entrate tributarie; Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione; Titolo III - Entrate extratributarie; Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi;

I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono: Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione; Titolo II - Entrate extratributarie: Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.

La parte spesa e' ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attivita' ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa e' leggibile anche per programmi dei quali e', fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.

I titoli della spesa sono : Titolo I - Spese correnti; Titolo II - Spese in conto capitale; Titolo III - Spese per rimborso di prestiti; Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.

Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attivita', anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel piu' vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo 151 puo' essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.

A ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo semplice o complesso composto da persone e mezzi cui e' preposto un responsabile.

A ciascun servizio e' affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, dei quale risponde il responsabile del servizio.

Ciascuna risorsa dell'entratate ciascun intervento della spesa indicano:

l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto dei penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertareriscuotere o delle spese chedi cui si prevedeautorizza diil impegnarepagamento nell'esercizionel cuiprimo ilesercizio bilancioconsiderato sinel riferisce.bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti7. inIn bilancio, con le modalita' di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima dile tuttespese, lesono spese.iscritti:

9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerneriguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nelnei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.

Il bilancio di previsione si conclude con piu' quadri riepilogativi.

Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche al fini di cui all'articolo 157.

2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalita' indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie e' data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalita' indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unita' di voto:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;

a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto puo' essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalita' previste dall'art. 188;

d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:

a) la quota che e' gia' stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio;

b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non e' possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e' attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

10. Il bilancio di previsione si conclude con piu' quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unita' di voto, e le previsioni del comma 7.

COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126.83

COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126.83

COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126.83

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AGGIORNAMENTO (83)

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (83)

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
12 settembre 2014 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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