Testo normativo
Regolamento di contabilita'
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
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Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico,unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con modalita' organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e contabile. 83
Il regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.
I regolamenti di contabilita' sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente disciplina: a) art. 177; 83 b) art. 185, comma 3; 83 c) articoli 197 e 198; 83 d) art. 205; 83 e) articoli 213 e 219; 83 f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
articoli 177 e 178;
articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da 1 a 3 ), 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
articoli da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224, 225;
articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 12 settembre 2014 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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