Testo normativo
Art. 122
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
Confronto con la versione precedente (13 ottobre 2000):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
Cronologia di questo articolo — 2 versioni
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Da dove viene questo testo
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 23 settembre 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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