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Testo normativo

Art. 102

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

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E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie, locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.

Con la stessa composizione e con le stesse modalita' sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, puo' adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalita' previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.

Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 .44

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AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) ha disposto (con l'art. 7, comma 31-ter) che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dal presente articolo e' soppressa e (con l'art. 7, comma 31-septies) che tutti i richiami alla soppressa Agenzia sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno. Inoltre, ha disposto (con l'art. 7, comma 31-sexies) che il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 del presente articolo e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter del medesimo d.l. 78/2010.

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) ha disposto (con l'art. 7, comma 31-ter) che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dal presente articolo e' soppressa e (con l'art. 7, comma 31-septies) che tutti i richiami alla soppressa Agenzia sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno. Inoltre, ha disposto (con l'art. 7, comma 31-sexies) che il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 del presente articolo e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter del medesimo d.l. 78/2010.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
31 luglio 2010 al 28 febbraio 2012
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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