Testo normativo
(( (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica). ))
D.Lgs. 196/2003 — Codice privacy
Confronto con la versione precedente (1 gennaio 2004):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Il Garante promuovepromuove, ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di2-quater, buonaregole condottadeontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopifini statistici o scientifici.di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in conformita' all'articolo 89 del Regolamento.
Con ile codiciregole deontologiche di cui al comma 1 sono individuati,1, tenendo conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:
i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopifini statistici o scientifici;di ricerca scientifica;
per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione dellenei disposizionicasi diin cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettonosi dipuo' prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predetteraccomandazioni raccomandazioni;di cui alla lettera b);
modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;di cui all'articolo 9 del regolamento;
le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al personaletrattamento incaricato;dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;
le misure da adottare per favorire il rispetto deidel principiprincipio di pertinenza e non eccedenza dei datiminimizzazione e delle misure ditecniche sicurezzae organizzative di cui all'articolo 31,32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricatiautorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopifini statistici o scientificidi ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);all'estero;
l'impegno al rispetto di regole dideontologiche condottada degliparte incaricatidelle persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenutitenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- Questa versione vigente dal
- 19 settembre 2018 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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