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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(( (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica). ))

D.Lgs. 196/2003 — Codice privacy

Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in conformita' all'articolo 89 del Regolamento.

Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:

i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;

per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);

modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento;

i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;

le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;

le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;

l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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Da dove viene questo testo
Atto
Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Questa versione vigente dal
19 settembre 2018 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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