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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 235

D.Lgs. 81/2008 — Sicurezza sul lavoro

Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione

di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione

sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire

l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione

il datore di lavoro provvede affinchè la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purchè tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinchè il livello di esposizione dei lavoratori

all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia

sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 135

.

3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinchè il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.

3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.

3-quater. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell'allegato XLIII.

Da dove viene questo testo
Atto
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Questa versione vigente dal
11 ottobre 2024 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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