Testo normativo
Art. 127
D.Lgs. 81/2008 — Sicurezza sul lavoro
Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purchè la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Questa versione vigente dal
- 15 maggio 2008 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.