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- L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
- Art. 21-quater
Testo normativo
(Efficacia ed esecutivita' del provvedimento).
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 28 agosto 2015 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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