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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Revoca e sospensione dei certificati qualificati

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Confronto con la versione precedente (14 maggio 2006):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37;

revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita';

revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente codice;

revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.

Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regoleLinee tecnicheguida di, cuiper all'articoloviolazione 71.delle regole tecniche ivi contenute.

La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articoloLinee 71.guida.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
27 gennaio 2018 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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