Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 34-ter

D.Lgs. 11/2010 — Servizi di pagamento

(Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori)

1. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5. (3)

2. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al

comma 1

. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis e al comma 1 dell'articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotte dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, si applicano dal 1° aprile 201".

Da dove viene questo testo
Atto
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027)
Questa versione vigente dal
10 giugno 2020 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva ↗
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina