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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 18

D.Lgs. 11/2010 — Servizi di pagamento

(Importi trasferiti e importi ricevuti)

1. I prestatori di servizi di pagamento

ed eventuali loro intermediari

che partecipano al trasferimento di fondi necessario all'esecuzione di un'operazione di pagamento trasferiscono la totalità dell'importo dell'operazione e non trattengono spese sull'importo trasferito.

2. In deroga al comma 1, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale possono concordare che quest'ultimo trattenga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tale caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.

3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle

di cui al comma precedente

, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore. Quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale garantisce che la totalità dell'importo dell'operazione sia ricevuto dal beneficiario.

Da dove viene questo testo
Atto
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027)
Questa versione vigente dal
13 gennaio 2018 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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