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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 10

D.Lgs. 11/2010 — Servizi di pagamento

(Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento)

1. Qualora l'

utente

di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

1-bis. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato.

2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sè necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, nè che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente.

Da dove viene questo testo
Atto
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027)
Questa versione vigente dal
13 gennaio 2018 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva ↗

Spiegazione — non è il testo di legge

Chi deve provare che il pagamento eri tu

In parole semplici

Se contesti un pagamento che non hai autorizzato, non sei tu a dover dimostrare che non sei stato tu: è la banca a dover dimostrare che sei stato tu. Ma devi segnalarlo subito.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, qualora l'utente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di malfunzionamenti o altri inconvenienti.

Cosa significa

È la norma che decide chi perde quando non si riesce a ricostruire cosa sia successo, ed è quasi sempre la parte che le persone non conoscono. La regola è rovesciata rispetto all'intuizione: non sei tu a dover dimostrare di non aver pagato, è la banca a dover dimostrare che l'operazione era autenticata e regolarmente registrata. La legge aggiunge un punto altrettanto importante: la registrazione dell'operazione da parte del prestatore, da sola, non basta necessariamente a dimostrare che l'utente l'aveva autorizzata.

A chi si applica

A chiunque utilizzi strumenti di pagamento offerti da un prestatore di servizi di pagamento.

Quando si applica

Quando si contesta un'operazione come non autorizzata o non correttamente eseguita.

Cosa puoi fare

Bloccare lo strumento, comunicare l'operazione senza indugio con un mezzo che lasci prova, chiedere copia della documentazione tecnica dell'operazione contestata. Se il rimborso viene negato, l'organismo di risoluzione stragiudiziale del settore bancario decide con costi molto contenuti.

Cosa devi fare

Comunicare l'operazione senza indugio: il ritardo è la ragione più frequente per cui il rimborso viene negato, e sposta la discussione dalla prova alla tempestività.

Termini

La comunicazione va fatta senza indugio ed entro il termine massimo previsto dalla normativa, che decorre dalla data dell'addebito. È un termine di decadenza.

Attenzione

L'onere della prova a carico del prestatore non è una garanzia di rimborso: la tutela si riduce o viene meno in caso di dolo o colpa grave dell'utente, per esempio se le credenziali sono state comunicate a terzi.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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