Testo normativo
Art. 11
L. 604/1966 — Licenziamenti individuali
COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108
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La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge.(5)
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO(5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 giugno 1986 n. 137 (in G.U. 1a s.s. 25/06/1986 n. 30) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, [...] nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'età anzichè al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo".
- Atto
- Norme sui licenziamenti individuali
- Questa versione vigente dal
- 26 maggio 1990 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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