Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 11

L. 604/1966 — Licenziamenti individuali

COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108

.

La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge.(5)

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO(5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 giugno 1986 n. 137 (in G.U. 1a s.s. 25/06/1986 n. 30) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, [...] nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'età anzichè al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo".

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sui licenziamenti individuali
Questa versione vigente dal
26 maggio 1990 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva ↗
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina