Testo normativo
Art. 10
L. 604/1966 — Licenziamenti individuali
Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.(1)(3)(5)(7)
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Note di aggiornamento della fonte (14 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-4 febbraio 1970 n. 14 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1970 n. 37) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari della indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge".
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AGGIORNAMENTO(3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 novembre 1973 n. 169 (in G.U. 1a s.s. 05/12/1973 n. 314) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilità nei loro confronti degli artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 della medesima legge, nel corso del rapporto di apprendistato".
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AGGIORNAMENTO(5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980 n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980 n. 357) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di operaio a sensi dell'art. 2095 cod. civ., a percepire l'indennità di anzianità di cui all'art. 9 della medesima legge 604 del 1966, quando assunto in prova è licenziato durante il periodo di prova medesimo".
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AGGIORNAMENTO(7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-3 aprile 1987 n. 96 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1987 n. 15) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 10 della l. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione".
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AGGIORNAMENTO(9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 41 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea)".
- Atto
- Norme sui licenziamenti individuali
- Questa versione vigente dal
- 7 febbraio 1991 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il periodo di prova, e i sei mesi oltre i quali la tutela scatta comunque
Durante la prova ti possono mandare via senza motivo. Ma passati sei mesi dall'inizio del rapporto la tutela vale comunque, anche se il contratto prevedeva una prova più lunga. E anche in prova non ti possono licenziare per ritorsione o discriminazione.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le norme della legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile e che, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.
Cosa significa
Durante il periodo di prova il recesso è libero per entrambe le parti: non serve un motivo, e questa legge non si applica. È la ragione d'essere della prova, ed è legittima. Ma l'articolo pone un limite che vale la pena conoscere bene: **in ogni caso, dopo sei mesi dall'inizio del rapporto, la tutela scatta**. Un periodo di prova più lungo di sei mesi non prolunga oltre quel termine la libertà di recesso, qualunque cosa dica il contratto. È una protezione contro l'uso della prova come modo per tenere una persona a tempo indeterminato senza le garanzie del tempo indeterminato. Va aggiunto che, anche durante la prova, il recesso non è mai libero se è discriminatorio o ritorsivo: l'articolo 4 opera comunque, perché la nullità non dipende dall'applicabilità di questa legge.
A chi si applica
Ai lavoratori con qualifica di impiegato e operaio; per quelli in prova, dal momento indicato.
Quando si applica
Dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e comunque decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto.
Cosa puoi fare
Se il recesso arriva durante la prova, verificare due cose: da quanto tempo dura il rapporto — oltre i sei mesi la tutela c'è comunque — e se il patto di prova era valido, perché deve risultare da atto scritto anteriore o contestuale all'assunzione e indicare le mansioni.
Attenzione
Un recesso in prova motivato da ragioni discriminatorie o ritorsive resta nullo ai sensi dell'articolo 4: la libertà di recesso non copre quei motivi.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.