Testo normativo
Art. 70
D.Lgs. 196/2003 — Codice privacy
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Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico le finalita' di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Nota all'art. 70: - La legge 8 luglio 1998, n. 230 reca: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.».
Nota all'art. 70: - La legge 8 luglio 1998, n. 230 reca: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.».
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
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- Atto
- Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- Questa versione vigente dal
- 19 settembre 2018 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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