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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 61

D.Lgs. 196/2003 — Codice privacy

Confronto con la versione precedente (1 gennaio 2004):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia2-quater, el'adozione di buonaregole condottadeontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazionepresenti n.le Rpertinenti (91)10Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.d'Europa.

Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibilidi ocui giudiziari,agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi2-ter 2del epresente 3,codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensionea oqualsiasi chetitolo incidono sull'esercizio della professione.

( Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche )

L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale.

A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminart.

Nota all'art. 61: - La Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa reca disposizioni sulla comunicazione a terzi di dati personali detenuti da organismi pubblici.

Nota all'art. 61: - La Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa reca disposizioni sulla comunicazione a terzi di dati personali detenuti da organismi pubblici.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Questa versione vigente dal
19 settembre 2018 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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