Testo normativo
(( (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante). ))
D.Lgs. 196/2003 — Codice privacy
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Chiunque, nelle comunicazioni di cui all'articolo 32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui all'articolo 37 o inSalvo comunicazioni,che atti,il documentifatto ocostituisca dichiarazionipiu' resigrave oreato, esibitichiunque, in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- Questa versione vigente dal
- 19 settembre 2018 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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