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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Dati relativi al traffico)

D.Lgs. 196/2003 — Codice privacy

Confronto con la versione precedente (1 giugno 2012):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono piu' necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che e' revocabile in ogni momento.

Nel fornire l'informativale informazioni di cui all'articoloagli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa l'contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

Il trattamento dei dati personali relativi al traffico e' consentito unicamente ad incaricati del trattamentoa chepersone operanoche, ai sensi dell'articolo 302-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorita' del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e' strettamente necessario per lo svolgimento di tali attivita' e deve assicurare l'identificazione dell'incaricatodella persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Questa versione vigente dal
19 settembre 2018 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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