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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(( (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro). ))

D.Lgs. 196/2003 — Codice privacy

Confronto con la versione precedente (1 gennaio 2004):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia2-quater, el'adozione di buonaregole condottadeontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalita' previdenziali o per la gestionenell'ambito del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalita' per l'informativa all'interessato elavoro per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci perle finalita' di occupazione di cui all'articolo 113,88 commadel 3Regolamento, eprevedendo allaanche ricezionespecifiche dimodalita' curriculaper contenentile datiinformazioni personalida ancherendere sensibili.all'interessato.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Questa versione vigente dal
19 settembre 2018 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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