Testo normativo
(Conferenze di servizi)
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
Confronto con la versione precedente (28 luglio 2016):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
La conferenza di servizi istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita' diverse, definite dall'amministrazione procedente.
La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale,ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprileapposita 2006,conferenza n.di 152,servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di14-ter, cuisecondo all'articoloquanto 23,previsto commadall'articolo 4,27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto3 ambientaleaprile di2006, competenzan. statale.152.
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L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 2 settembre 1990fino al 1 gennaio 1994
- 1 gennaio 1994fino al 12 luglio 1995
- 12 luglio 1995fino al 18 maggio 1997
- 18 maggio 1997fino al 5 luglio 1998
- 5 luglio 1998fino al 9 dicembre 2000
- 9 dicembre 2000fino al 8 marzo 2005
- 8 marzo 2005fino al 31 luglio 2010
- 31 luglio 2010fino al 28 luglio 2016
- 28 luglio 2016fino al 21 luglio 2017
- 21 luglio 2017in vigore oggi
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 21 luglio 2017 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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