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Testo normativo

(Appello contro sentenze del pretore)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

L'articolo 512 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 512. (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale: 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale; 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; 3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa l'oblazione".

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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