Testo normativo
(Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
L'articolo 513 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 513. - (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise). - Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti: 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale; 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunziato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; 3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione".
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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