Testo normativo
Art. 133
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
(Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza)
L'articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione.
La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".
Da dove viene questo testo
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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