Testo normativo
(Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
L'articolo 485 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, puo', nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione. La sentenza e' impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".
Da dove viene questo testo
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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