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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 132

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

(Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in

materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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