Testo normativo
Art. 132
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
(Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in
materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.
L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".
Da dove viene questo testo
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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