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Testo normativo

(Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi: "Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello e' proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
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