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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 131

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

(Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)

L'articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 301. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza). - L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, è disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.

Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello.

Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorsa per cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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