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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Connettivita' alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici)

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Confronto con la versione precedente (14 settembre 2016):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilita' di connettivita' alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID, carta d'identita' elettronica o carta nazionale dei servizi, ovvero chenel rispettirispetto glidegli standard di sicurezza fissati dall'Agid.

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettivita' a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalita' determinate dall'AgID.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
27 gennaio 2018 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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