Testo normativo
Sistema pubblico di connettivita' (SPC)
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
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Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione (SPC), alquale fineinsieme di assicurareinfrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilita' tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneita' nellatra elaborazionequeste e trasmissionei deisistemi datidell'Unione stessi,europea finalizzataed alloe' scambioaperto eall'adesione diffusioneda delleparte informazionidei tragestori ledi pubblicheservizi amministrazionipubblici e alla realizzazione didei servizisoggetti integrati.privati.
Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (1)
3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.
Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.
La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilita' dei sistemi; b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa; b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (1)
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Il SPC e' costituito da un insieme di elementi che comprendono:
infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilita';
catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilita'; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piu' efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 14 settembre 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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