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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 55

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Confronto con la versione precedente (1 gennaio 2006):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonche' i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonche' i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalita' di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
14 settembre 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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