Testo normativo
Procedimento e fascicolo informatico
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
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Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilita' e cooperazioneo applicativa,integrazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolodagli 12,articoli comma12 2.e 64-bis.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.28241. (28)
Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le regoleLinee guida per la costituzione, l'identificazione , l'accessibilita' attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo del fascicolo sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71....dell'integrazione.
Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
delle altre amministrazioni partecipanti;
del responsabile del procedimento;
dell'oggetto del procedimento;
dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.
dell'identificativo del fascicolo medesimo.
Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita', in relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti;documenti. Il fascicolo informatico e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' l'immediata conoscibilita' anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire l'interoperabilita' tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.
dell'identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalita' idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d che l' espressione «chiunque», ovunque ricorra, si intende come «soggetti giuridici».
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d che l' espressione «chiunque», ovunque ricorra, si intende come «soggetti giuridici».
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 27 gennaio 2018 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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