Testo normativo
Art. 33
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
Confronto con la versione precedente (25 gennaio 2011):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
Cronologia di questo articolo — 3 versioni
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 27 gennaio 2018 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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