Testo normativo
((Qualificazione dei fornitori di servizi))
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
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Qualificazione e accreditamento
I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64... presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere l'attivita' di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda diPERIODO accreditamento,SOPPRESSO secondoDAL leD.L. modalita'16 fissateLUGLIO dalle2020, LineeN. guida.76.
Il richiedenteAi devefini trovarsidella nellequalificazione, condizionii previstesoggetti dall'articolodi 24cui delal Regolamentocomma eIDAS,1 devedevono averepossedere naturai giuridicarequisiti di societa'cui diall'articolo capitali24 edel deveRegolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre deidi requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici e organizzativi,organizzativi nonche'compatibili dellecon garanziela assicurativedisciplina eeuropea, nonche' di eventualigaranzie certificazioni,assicurative adeguate rispetto alall'attivita' volumesvolta. dell'attivita'Con svoltadecreto edel allaPresidente responsabilita'del assuntaConsiglio neidei confrontiministri, deio propridel utentiMinistro edelegato deiper terzi.l'innovazione Itecnologica predettie requisitila sonodigitalizzazione, individuati,sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, consono decretodefiniti deli Presidentepredetti delrequisiti Consiglioin deirelazione ministri,alla sentitaspecifica l'AgID.attivita' che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.29217. (29)
La domanda di qualificazione o di accreditamento... si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' del AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
A seguito dell'accoglimento della domanda, il AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto dal AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Alle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (28)
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 62, comma 5) che "Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformita', ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, e' considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'AgID".
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 8) che "Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto".
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (5 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 62, comma 5) che "Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformita', ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, e' considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'AgID".
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 8) che "Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto".
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 17 luglio 2020 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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