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Testo normativo

Art. 19

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Confronto con la versione precedente (1 gennaio 2006):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001): "3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001): "3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
14 settembre 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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