Testo normativo
Art. 62
D.Lgs. 151/2001 — Tutela di maternita e paternita
Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
articoli 1, 13, 19, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Nota all'art. 62, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, recante "Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1972, n. 94.
- Atto
- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
- Questa versione vigente dal
- 27 aprile 2001 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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