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Testo normativo

Art. 59

D.Lgs. 151/2001 — Tutela di maternita e paternita

Lavoro stagionale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)

1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano

luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al

decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le

quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3

dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il

divieto di licenziamento, sempreche' non si trovino in periodo di

congedo di maternita', alla ripresa dell'attivita' lavorativa

stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.

2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le

disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre

1996, n. 564, in materia contributiva.

3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro

stagionale e' riconosciuta l'assicurazione di maternita', ai sensi

della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286.

Da dove viene questo testo
Atto
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
Questa versione vigente dal
27 aprile 2001 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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