Testo normativo
Art. 59
D.Lgs. 151/2001 — Tutela di maternita e paternita
Lavoro stagionale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano
luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al
decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le
quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3
dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il
divieto di licenziamento, sempreche' non si trovino in periodo di
congedo di maternita', alla ripresa dell'attivita' lavorativa
stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le
disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale e' riconosciuta l'assicurazione di maternita', ai sensi
della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
- Atto
- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
- Questa versione vigente dal
- 27 aprile 2001 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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