Testo normativo
Art. 54
D.Lgs. 151/2001 — Tutela di maternita e paternita
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità,
di cui agli articoli 27-bis e 28
, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
- Atto
- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
- Questa versione vigente dal
- 13 agosto 2022 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva ↗
Spiegazione — non è il testo di legge
Il divieto di licenziamento dalla gravidanza al primo anno
Dall'inizio della gravidanza fino al primo compleanno del bambino non ti possono licenziare, salvo pochi casi previsti dalla legge. E vale anche se non avevi ancora detto niente.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dalla legge, e comunque fino al compimento di un anno di età del bambino. Precisa che il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e disciplina i casi in cui il divieto non si applica.
Cosa significa
La formula «in connessione con lo stato oggettivo» è la parte che conta di più: il divieto vale per il fatto in sé della gravidanza, indipendentemente dal fatto che il datore ne fosse a conoscenza. Non serve dimostrare un intento discriminatorio, e non serve aver comunicato nulla in anticipo. Il licenziamento intimato nel periodo protetto non è annullabile su richiesta: è nullo, e la nullità ha conseguenze più forti.
A chi si applica
Alle lavoratrici nel periodo indicato; la norma prevede l'estensione al padre nei casi e nei limiti che essa stessa stabilisce.
Quando si applica
Dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Quando non si applica
La norma prevede eccezioni tassative, fra cui la colpa grave della lavoratrice che costituisca giusta causa, la cessazione dell'attività dell'impresa e l'ultimazione della prestazione per cui è stata assunta. Fuori da quei casi il divieto opera.
Cosa puoi fare
Il licenziamento nullo si contesta per iscritto e davanti al giudice del lavoro; l'Ispettorato del lavoro riceve le segnalazioni. Anche in caso di dimissioni nel periodo protetto la legge prevede una convalida davanti all'Ispettorato, proprio per evitare dimissioni non genuine.
Attenzione
La materia è stata modificata più volte e i periodi vanno letti nel testo vigente. Se hai ricevuto un licenziamento in questo periodo, i termini di impugnazione decorrono comunque: la nullità non sospende l'orologio.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.