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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 6

L. 604/1966 — Licenziamenti individuali

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

27

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. (10) (12) (15)

A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore.

Note di aggiornamento della fonte (11 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 4 novembre 2010, n. 183, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 32, comma 1-bis) che "In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011".

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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 1, comma 39) che "Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

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AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 settembre - 14 ottobre 2020, n. 212 (in G.U. 1ª s.s. 21/10/2020, n. 43) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile".

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AGGIORNAMENTO (27)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno - 18 luglio 2025, n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato".

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sui licenziamenti individuali
Questa versione vigente dal
24 luglio 2025 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Spiegazione — non è il testo di legge

Sessanta giorni, poi centottanta: i due termini del licenziamento

In parole semplici

Hai sessanta giorni per contestare per iscritto il licenziamento e altri centottanta per andare dal giudice. Se sfori, il diritto si perde anche se avevi ragione.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, oppure dalla comunicazione scritta dei motivi se non contestuale, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso.

Cosa significa

È la norma su cui si perdono più cause di lavoro, e quasi mai per il merito. I termini sono due e vanno rispettati entrambi: il primo per far sapere al datore che il licenziamento è contestato, il secondo per portare la questione davanti al giudice. La legge è generosa sulla forma del primo atto — basta uno scritto qualsiasi, anche una raccomandata inviata da soli o tramite il sindacato — ma è rigida sul tempo. Decadenza significa che il diritto si estingue: non è un termine indicativo e non si recupera dimostrando di avere ragione.

A chi si applica

Al lavoratore licenziato.

Quando si applica

Dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento, o dalla comunicazione scritta dei motivi se arriva dopo.

Cosa puoi fare

Inviare l'impugnazione per iscritto, con un mezzo che lasci prova della data di ricevimento. I sindacati e i patronati assistono gli iscritti in questo passaggio, che non richiede necessariamente un avvocato.

Cosa devi fare

Rispettare entrambi i termini. Il secondo decorre dal primo: averlo fatto in tempo non basta se poi ci si ferma.

Termini

Sessanta giorni per l'impugnazione, poi centottanta per il deposito del ricorso. Entrambi di decadenza.

Attenzione

Se hai ricevuto una lettera di licenziamento, il conteggio è già iniziato. Questa è la situazione in cui rimandare costa più di qualunque errore di valutazione: informarsi entro pochi giorni, non entro qualche settimana.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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