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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 14

L. 604/1966 — Licenziamenti individuali

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1966

SARAGAT

MORO - BOSCO - REALE - RESTIVO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: - REALE

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sui licenziamenti individuali
Questa versione vigente dal
7 agosto 1966 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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